La querela (art. 336 c.p.p.) è un atto facoltativo, attraverso il quale la persona offesa o altro avente diritto (ad esempio il genitore del minore di quattordici anni), manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto o dal giorno in cui la persona offesa ne abbia avuto notizia. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto di proporre querela. La legge prevede la possibilità che la persona offesa sottoscriva una espressa rinuncia alla facoltà di presentare la querela. Inoltre, una volta presentata (e salvo alcune ipotesi eccezionali), la querela può essere oggetto di revoca con la conseguenza che, se il querelalo accetta, il procedimento penale instauratosi si estingue. Per i reati di violenza sessuale è prevista una disciplina particolare: il termine per presentare querela non è di tre mesi ma di sei mesi e, una volta proposta, la querela è irrevocabile. La querela non è necessaria, trattandosi di reati perseguibili d'ufficio.