La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.
In particolare le attribuzione generali del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:
• Promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
• Cura l’esecuzione dei giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice;
• Controlla l’osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia;
• Esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge;
• Vigila sul servizio dello stato civile;
• Svolge altre funzioni di minore rilievo.
Per assicurare la funzione fondamentale, cioè il rispetto delle leggi dello Stato e l'amministrazione della Giustizia in tempi rapidi e uguali per tutti, la Procura della Repubblica utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti:
• L'Indagine penale:
- I Magistrati della Procura svolgono le indagini necessarie per accertare se un determinato fatto – segnalato da un cittadino o da una delle Forze di Polizia – costituisca reato e chi ne sia il responsabile;
- Il Pubblico Ministero conduce personalmente le indagini, servendosi della Polizia giudiziaria. Se acquisisce prove sufficienti, porta l'accusato davanti al Giudice per il processo, sostenendo il ruolo della “pubblica accusa” in contrapposizione alla “difesa” dell'imputato;
- Se le prove a carico della persona accusata non sono sufficienti o le prove acquisite dimostrano che l'accusato è innocente, la Procura chiede al Giudice di non procedere.
• L'esecuzione delle sentenze divenute definitive:
- La Procura della Repubblica, dopo aver ricevuto dal Giudice la sentenza, calcola il periodo di pena che il condannato dovrà scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emette i relativi provvedimenti coercitivi.
• La tutela delle persone deboli nei procedimenti civili, ed in particolare:
- dei minorenni nelle cause di separazione e di divorzio;
- delle persone che per motivi fisici o psichici non sono in grado di curare i propri interessi, con il rischio di essere sfruttati da malintenzionati;
- dei creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato fallimentare del debitore.
• Compiti di natura amministrativa e di certificazione:
- Si tratta della custodia e dell'aggiornamento di dati sensibili, riguardanti principalmente i precedenti giudiziari di tutte le persone residenti nel Circondario di competenza della Procura della Repubblica, il rilascio di vari certificati che in diverse circostanze della vita sono necessari ai cittadini;
- Il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, rilascianti dalla Procura della Repubblica, vengono spesso richiesti per essere allegati a pratiche per l'assunzione, per il rilascio di una licenza, per l'iscrizione a un albo professionale, per ottenere un contributo, e così via.
La denuncia e la querela
• La denuncia
E' uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero, ovvero la Polizia Giudiziaria, prendono conoscenza di un fatto costituente reato. Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente. La denuncia è richiesta quando il reato da perserguire è procedibile d'ufficio, cioè quando la legge lo considera talmente grave che essa impone l'avvio di un procedimento penale indipendentemente dal fatto che la vittima denunci il fatto o meno. E' chiaro, tuttavia, che, per l'avvio di un procedimento penale, è necessario che l'autorità giudiziaria, sappia quanto è accaduto; pertanto, poichè non sempre le autorità inquirenti possono avere notizia di un reato, è necessario allora che sia la vittima ad informare gli organi competenti del torto subito. La denuncia, in buona sostanza, serve ad informare le autorità che abbiamo subito un reato o che un terzo è stato vittima di un reato, presupposto che, ove le autorità inquirenti venissero a conoscenza per altre vie del reato, si attiverebbero comunque (procedimento d'ufficio).
• La querela
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosidetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiurie, diffamazione, truffa, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa, che si proceda in ordine ad uno specifico reato di cui ritiene di essere vittima. Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve) e può essere altresì rimessa (cioè ritirata) o si può rinunciare con atto scritto alla sua presentazione allorchè non sia stata ancora presentata.